Il Collegio di Garanzia del Coni ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente da Valerio Antonini e dalla Trapani Shark contro la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro. Questa lo scorso 25 marzo 2026 ha confermato la decisione del Tribunale Federale di infliggere un’inibizione per 2 anni ad Antonini e 3 punti di penalizzazione alla squadra, da scontarsi nell’anno sportivo in corso.
La vicenda nasce dopo il deferimento del 10 dicembre 2025. In quella circostanza la Trapani Shark e il suo presidente erano stati chiamati a rispondere della violazione degli artt. 59 e 61 del Regolamento di Giustizia. Ovvero quelli in materia degli obblighi previsti dal “Manuale per la concessione delle Licenze delle Società Professionistiche di Serie A di Basket Stagione Sportiva 2025/2026”, nonché in ordine alla violazione degli obblighi dichiarativi e di correttezza informativa.
È chiaro però che il blocco dei tesseramenti prima e l’esclusione poi ha impedito ai siciliani di scontare tale penalizzazione. Un passaggio che potrebbe poi essere utile, almeno nella linea difensiva di Antonini, ad un’eventuale riammissione. Oppure di una richiesta di risarcimento molto grande, come spesso paventato dall’imprenditore romano.
Trapani Shark, le richieste al Collegio di Garanzia del Coni
Nel comunicato del Coni emergono le richieste fatte dalla Trapani Shark e da Valerio Antonini al Collegio di Garanzia. Di seguito le riportiamo per intero:
- “in via principale, di accogliere il presente ricorso, per violazione di legge e/o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi, e, per l’effetto, di cassare la decisione della CFA FIP n. 8, di cui al C.U. n. 662 del 25 marzo 2026, nella parte in cui è stato respinto il reclamo avverso la decisione del TF n. 29 (C.U. 396/2026); di annullare, conseguentemente, la decisione del TF n. 29 del 3 gennaio 2026 (C.U. 396/2026) nella sua interezza, con rinvio al giudice federale competente, perché, nel riesame della vicenda, si attenga ai principi di diritto che il Collegio vorrà enunciare in punto di a) limiti e modalità di acquisizione della prova (documenti extra-fascicolo, rispetto dell’art. 124 RG); b) corretta qualificazione della natura del debito residuo e del perimetro oggettivo delle dichiarazioni bimestrali; c) applicazione dei principi in tema di pregiudizialità e di sospensione del procedimento disciplinare; d) rispetto dell’immutabilità della contestazione e del contraddittorio.
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- in via subordinata, qualora il Collegio ritenga sussistenti, in parte, i presupposti di responsabilità disciplinare, di dichiarare l’erroneità della qualificazione giuridica operata dagli organi federali, con conseguente derubricazione della condotta da illecito di frode sportiva ex art. 59 RG a mera violazione dei doveri di lealtà e correttezza ex artt. 2 e 44 RG FIP, in coerenza con l’assenza di dolo fraudolento e con la non univoca tipizzazione regolamentare, nonché di disporre il rinvio alla FIP per la rimodulazione delle sanzioni in misura proporzionata e, comunque, senza penalizzazione in classifica a carico di Trapani Shark”.

