Ora è ufficiale: arriva l’esclusione della Trapani Shark dal campionato di Serie A. La decisione è stata comunicata dalla Fip attraverso i propri organi. Già nella mattinata odierna erano emersi i primi rumors, proprio per bocca del presidente della ormai defunta società siciliana. Termina dopo poco meno di tre anni, in seguito al vertice tra la Federazione e la Lega, l’era di Valerio Antonini nel basket italiano. E si conclude la telenovela che ha tenuto sulle spine i tifosi granata, i tesserati che fino all’ultimo sono rimasti in squadra e i componenti dello staff tecnico e dirigenziale.
La Serie A LBA proseguirà dunque con 15 squadre fino al termine della stagione 2025-26. Verrà ridisegnata la classifica con i punti che verranno tolti a Tortona, Sassari, Virtus Bologna, Varese e Trento, che sono riuscite a sconfiggere i granata sul parquet o a tavolino. Infine, ci sarà una retrocessione in meno, visto che la Trapani Shark verrà “classificata” in ultima posizione.
LEGGI ANCHE -> Antonini: “Abbiamo subito abusi e forzature illecite, giustizia ordinaria unica via”
Trapani Shark esclusa dalla Serie A
Di seguito riportiamo il provvedimento comunicato dalla FIP nei confronti della Trapani Shark.
Il Giudice Sportivo Nazionale:
- dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione;
- annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare;
- applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia;
- applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia;
- dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia.

