Il Trapani FC e il suo presidente Valerio Antonini sono stati sanzionati con una pesante multa. La causa di questa ammenda è legata a un episodio spiacevole, avvenuto durante lo scorso campionato di Serie D Girone I. La partita in questione è quella tra i granata e la Reggina (allora La Fenice Amaranto), terminata con il risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa. L’oggetto, però, non è legato tanto al match in sé, quanto a ciò che è accaduto sugli spalti dello stadio Provinciale.
Striscione in curva, multa per Trapani e Antonini
Il tifo organizzato del Trapani, infatti, espose uno striscione particolarmente grave nei confronti di una testata giornalistica, Tp24. Il drappo era indirizzato anche al direttore del giornale online, Giacomo Di Girolamo. “Tp24 cantastorie, giù le mani dal presidente Antonini” e “Di Girolamo scribacchino”, questi i testi dei due striscioni.
Questi due messaggi erano legati a un’indagine condotta dal giornale online, sulla scalata di Valerio Antonini a livello imprenditoriale e sportivo. In essa si parlava non solo della sua ascesa nel settore della distribuzione del grano e dei suoi derivati, ma anche alcune sue uscite dopo il suo arrivo a Trapani. Come ad esempio i primi attacchi alla stampa locale e il botta e risposta con i vertici di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto “Birgi” di Trapani.
La Procura Federale ha espresso, nella sentenza che è arrivata nelle scorse ore, la complicità del Trapani e di conseguenza del presidente Valerio Antonini nell’ingresso di questi due striscioni all’interno dello stadio Provinciale. Per questo motivo è stata comminata una multa da 2.000 euro ciascuno.
Il provvedimento della Procura Federale
Nel provvedimento diffuso nelle scorse ore si legge che Antonini ha “consentito e non impedito l’esposizione e la diffusione di due striscioni, entrambi non autorizzati e di contenuto offensivo e antisportivo, da parte della tifoseria organizzata della propria società, in occasione della gara di campionato di serie D, girone I, Trapani-La Fenice di Reggio Calabria, disputatasi in data 10.3.2024 presso lo Stadio Provinciale di Erice (TP)”.
A questo si aggiunge anche la violazione dell’articolo 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Si legge infatti di una “mancata comparizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante rituale convocazione, senza addurre e documentare alcun motivo ostativo”.
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Per quanto riguarda la multa inflitta al Trapani, la causa è la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Nel provvedimento si parla di “condotta omissiva riconducibile al proprio Presidente e legale rappresentante p.t. come sopra indicata, sia per la condotta posta in essere dai propri sostenitori”.

