Sono state svelate le motivazioni che hanno portato al respingimento del ricorso presentato dal Trapani. Al centro del contendere c’erano i 7 punti di penalizzazioni, comminati lo scorso 8 gennaio. Il club granata si era visto decurtare i punti per il mancato rispetto di stipendi ed emonumenti, relativo alla scadenza del 16 ottobre 2025.
Nel frattempo, però, la Corte Federale d’Appello ha valutato e in seguito respinto il ricorso. Il Trapani, nei fatti, non avrebbe avuto i requisiti per vedersi restituire i 7 punti di penalizzazione persi a inizio anno. E come abbiamo scritto, nelle scorse ore sono state rese note le motivazioni per il provvedimento.
Trapani, ricorso respinto per il -7: le motivazioni
Come si legge nelle motivazioni diffuse dalla Corte Federale d’Appello, “non è meritevole di essere accolto il reclamo proposto dalla Società Trapani 1905 srl e dai Signori Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione”. Sono cinque i motivi addotti dal club granata per cercare di riottenere i 7 punti di penalizzazione e per annullare deferimenti, inibizioni e multe in denaro.
Il primo motivo è legato al mancato pagamento INPS per la mensilità agosto 2025. In questo caso “va rilevato che la questione va vista unicamente avuto riguardo al rispetto del piano di rateizzazione proposto dalla società il 15 ottobre, poiché l’importo complessivo dovuto di euro 206.183,00 non risulta essere stato corrisposto per intero alla scadenza del 16 ottobre”.
Il secondo motivo di reclamo riguarda invece lo schema d’atto dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Trapani, per complessivi 135.450 euro. La Corte Federale in questo caso concorda pienamente con la decisione assunta dal Tfn. In quella cirocstanza il Trapani fu sanzionato per l’omesso versamento.
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Gli altri punti della decisione della Corte d’Appello
Anche il terzo motivo di reclamo portato avanti dal Trapani risulta essere infondato. Come si legge nelle motivazioni, infatti, il tentativo di pagamento dei contributi è avvenuto il 17 ottobre, con valuta 20 ottobre, vale a dire successivamente alla scadenza del 16. Si passa poi al quarto motivo di reclamo. Questo riguarda i pagamenti eseguiti con conti correnti bancari diversi da quelli intestati alla società. Si ritiene immune da censura “la statuizione del Tribunale federale in relazione alla prevedibilità del pignoramento dopo aver ricevuto l’atto di precetto”.
Infine, si passa al quinto e ultimo motivo di reclamo. Questo si riferisce invece al sistema sanzionatorio. La Corte Federale d’Appello sostiene che “non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione, né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale”. In questo senso è conseguente ipotizzare “la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica”.

